FAQ
Gli automezzi ATP dotati di coibentazione e/o gruppo frigorifero non amovibili rientranti tra le spese ammissibili previste dal bando 4.A.1 "Sviluppare processi di lavorazione, valorizzazione e commercializzazione per le specie aliene", una volta finanziati, potranno essere utilizzati solamente per il trasporto e la commercializzazione del granchio blu (Callinectes sapidus)?
Premesso che l’art. 6 del bando prevede la partecipazione delle Micro e PMI della pesca che possiedano i requisiti previsti dall’art. 7, tra cui l’aver commercializzato, nel periodo 01/01/2025–30/06/2026, un quantitativo pari o superiore a 50.000 kg di granchio blu (Callinectes sapidus), si precisa che il bando, all’art. 3, ammette l’acquisto di automezzi finalizzati alla commercializzazione del prodotto ittico e, all’art. 1.2, fa riferimento alla commercializzazione delle specie autoctone e alloctone.
Pertanto, non risulta previsto un vincolo di utilizzo dell’automezzo esclusivamente per il trasporto e la commercializzazione del granchio blu. L’automezzo potrà essere utilizzato nell’ambito della commercializzazione del prodotto ittico, nel rispetto delle finalità e delle condizioni del progetto approvato.
Resta fermo, in particolare, l’obbligo del beneficiario di realizzare l’iniziativa in conformità al progetto e di rispettare il vincolo di destinazione previsto dal bando, nonché di utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato.
La possibilità di utilizzare l’automezzo anche per altre specie ittiche dovrà pertanto essere intesa nel rispetto della destinazione dell’investimento e delle finalità del bando, senza che ciò comporti un’estensione dell’utilizzo a prodotti o attività estranei alla commercializzazione del prodotto ittico.
Un’impresa che ha come attività principale la Pesca (iscritto a livello previdenziale in L. 250) e come secondaria l’Acquacoltura può presentare domanda sul bando 6.A.1 “Sviluppo delle attività di pescaturismo ed ittiturismo attraverso strumenti di pianificazione tematici e sostegno alle imprese”?
Il bando, all’art. 6, individua quali soggetti ammissibili le Micro e PMI del settore acquicolo.
La sola presenza dell’attività di acquacoltura tra le attività secondarie dell’impresa, pertanto, non appare di per sé sufficiente a determinare l’ammissibilità. Il richiedente deve dimostrare di svolgere effettivamente un’attività riconducibile al settore acquicolo e di possedere i requisiti previsti dal bando e dalla normativa di riferimento.
In particolare, il bando prevede che l’operazione di diversificazione aziendale sia complementare e correlata all’attività principale dell’impresa acquicola e che le eventuali imbarcazioni oggetto di investimento siano di servizio agli impianti di acquacoltura.
Inoltre, il richiedente deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 28 e dalla DGR n. 646/2014, ovvero dichiarare di acquisire i relativi titoli entro la data prevista dal bando.
Pertanto, un’impresa che abbia come attività principale la pesca e come attività secondaria l’acquacoltura non può essere considerata automaticamente ammissibile al solo ricorrere di tale circostanza. L’ammissibilità dovrà essere verificata sulla base dell’effettivo svolgimento dell’attività acquicola, della disponibilità/utilizzo degli impianti o delle concessioni eventualmente necessari e della coerenza dell’operazione proposta con tale attività, oltre che degli ulteriori requisiti previsti dal bando.
In particolare, la mera presenza di un codice ATECO relativo all’acquacoltura non dovrebbe essere considerata, da sola, elemento sufficiente a dimostrare l’appartenenza al settore acquicolo.
Tra le spese ammissibili previste dal bando 4.A.1 "Sviluppare processi di lavorazione, valorizzazione e commercializzazione per le specie aliene" rientrano gli automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero non amovibili. È ammissibile la spesa per l’acquisto di un automezzo a km 0?
Il bando prevede, nel cap. 9 “Spese ammissibili”, che i beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica. Tecnicamente un automezzo a km 0 è un automezzo usato e pertanto la relativa spesa non risulta ammissibile.
Al paragrafo 1.4 del bando Azione 1.A.1 " Sostenere l’operatività delle imprese con servizi adeguati", viene riportata la seguente frase: "Per ciascuna iniziativa progettuale è fissato in € 90.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad € 15.000,00". Cosa si intende per iniziativa progettuale alla quale applicare i limiti massimo e minimo di spesa?
Per Iniziativa progettuale si intende un progetto complessivo di sostegno alle imprese nell’Ambito della Azione 1A1 presentato da una Associazione di Categoria riconosciuta a livello nazionale, con riferimento sia al bando pubblicato sul BUR n. 123 del 19/09/2025, sia a bandi precedenti. Pertanto, il limite massimo di spesa pari a Euro 90.000,00 si applica al progetto complessivo presentato dalla medesima Associazione di Categoria riconosciuta a livello nazionale, incluse le sezioni e le federazioni regionali, provinciali e locali ad essa collegate.